L’attività
di Bed & Breakfast può essere intrapresa sia dal proprietario
sia dall’affittuario dell’immobile, in cui s’intende
esercitare tale attività ricettiva utilizzando parte della propria
abitazione fino ad un massimo di 5 camere e 20 posti letto.
L’immobile deve possedere tutti i requisiti di civile abitazione.
L’inizio attività va comunicata per iscritto, in carta semplice
o su appositi moduli, al sindaco del comune dove s’intende esercitare
e dove naturalmente si ha residenza ed effettivo domicilio ed all’Azienda
Provinciale per l’Incremento Turistico di pertinenza, ai fini della
classificazione. Il provvedimento di classificazione degli esercizi di
Bed & Breakfast è adottato, previo sopralluogo, dall’Azienda
Provinciale per l’Incremento Turistico, entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta di classificazione.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata
dal proprietario nelle forme di legge, circa l’obbligo di adibire
l’immobile ad abitazione personale.
Il privato puo' intraprendere l'attività' a decorrere dalla presentazione
della denuncia. Spetta agli organi preposti di verificare la sussistenza
dei requisiti di legge e disporre entro 60 gg. il divieto di prosecuzione
dell'attività' nel caso ne sussistano i presupposti.
Nell’istanza di classificazione di un Bed & Breakfast che è
presentata all’A.A.P.I.T. territorialmente di competenza, deve essere
allegata la seguente documentazione:
- 1.
Planimetria e relazione tecnica dell’immobile a firma di un tecnico
abilitato, con descrizione dell’immobile, da cui si evincano le
camere da destinare agli ospiti ed i relativi bagni fruiti dagli stessi,
la camera del titolare ed il relativo bagno fruito dallo stesso. Le
superfici delle camere devono rispettare le indicazioni del D.P.R. n°
1437/1970 che sono:
mq 8 per le camere singole, mq 14 per le camere doppie, mq 20 per le
camere triple e mq 26 per le camere quadruple.Le misure devono essere
al netto delle superfici dei bagni inglobati nelle camere.
Nella relazione tecnica si deve evincere anche l’adeguamento di
tutti gli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge 46/90 o
in sostituzione dall’atto di notorietà resa da un tecnico
abilitato che attesti che tutti gli impianti rispondono ai requisiti
sulla sicurezza di cui alle legge 46/90
- 2.
Certificato d’abitabilità dell’immobile
- 3.
Fotocopia di un documento d’identità valido del proprietario
dell’immobile
- 4.
Certificato di residenza del proprietario
- 5.
Certificato di proprietà, o in caso d’affitto contratto
di locazione, dell’immobile dove s’intende esercitare l’attività
Ai
fini fiscali, secondo due risoluzioni emesse dal Ministero delle Finanze,
la n° 180/e del 14/12/98 1 e la n° 155 del 13/10/2000 l'attività
di B&B è fuori dal campo IVA se esercitata in modo saltuario
cioè in una maniera non organizzata come impresa e non continuativa:
in tal modo non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto
del pagamento. Per la Regione Sicilia la Partita IVA è richiesta
al solo fine dell'erogazione dei fondi regionali.
Il gestore di B&B è tenuto sempre a denunciare le persone alloggiate
all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri),
entro 24 ore dall’arrivo del cliente anche tramite mezzi di comunicazione
veloce (fax e.mail) compilando un apposito modulo denominato scheda di
notificazione.
Ai fini della rilevazione statistica, si deve comunicare alla Provincia,
su apposito modello ISTAT, il movimento degli ospiti. La frequenza di
questa comunicazione e i modelli da compilare si richiedono alla Provincia
o all'Ufficio Turistico del proprio Comune.
Le tariffe minime e massime da applicare sono libere ma vanno comunicate
annualmente all’A.A.P.I.T di competenza. |
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